100% Fitness Mag - Anno III Ottobre 2009 | Page 72
lifestyle
di Daniela Alviani
consigli legislativi
Avvocato
Cell. 338.2581049
TUTELARE IGIENE E QUIETE
NEL CONDOMINIO QUANDO
VI SONO ANIMALI DOMESTICI
P
ossedere degli animali domestici
all’interno di un fabbricato condominiale è, spesso, fonte di profondi
dissapori tra proprietari di animali
e quanti invece ritengono, a torto o a ragione, che
questi “amici a quattro zampe” siano autori del turbamento della quiete e della mancata igiene negli spazi
condominiali.
Al fine di prevenire, o quanto meno ridurre, il numero e la portata delle liti, molti regolamenti condominiali vietano ai condomini la detenzione di animali
– soprattutto cani e gatti – nei singoli appartamenti.
Ciò nonostante dette norme,
laddove vi sono,
spesso vengono
disattese ed in altri casi, ove mancano previsioni
regolamentari in
tal senso, i contrasti tra condomini sono ancora
più frequenti.
La legge consente di chiedere
l’allontanamento
dell’animale ma
in tal caso, al fine
dell’ottenimento
di una pronuncia favorevole da parte dell’Autorità
Giudiziaria, sarà onere di chi agisce in giudizio dare
prova del turbamento della quiete, delle cattive condizioni igieniche in cui versa il fabbricato condominiale a causa della cattiva pulizia dell’animale conseguente alle scarse cure prestategli dal padrone, a
comportamenti propri del padrone medesimo (quali
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mancata rimozione dei bisogni espletati dall’animale
nelle zone condominiali, ecc.), del pregiudizio che
l’animale medesimo possa arrecare a tutti o a molti
condomini, ad esempio per aggressività.
Inoltre, il condomino o i condomini intenzionati ad
agire in giudizio, dovranno dimostrare che l’animale
domestico in questione produca insofferenza e rumori (quali latrati, ovvero abbaiando ad ogni ora del
giorno o della notte) non sopportabili da persone che
abbiano una normale tolleranza a questi fenomeni.
La richiesta al giudice, presentata per scongiurare
danni all’equilibrio psico - fisico dei condomini, è
difatti l’espressione di un diritto che si può
avanzare anche
in via d’urgenza, mediante un
apposito procedimento che assicura maggiore
celerità rispetto
ad un giudizio
ordinario.
È
comunque
sempre preferibile rivolgersi,
in primo luogo,
all’amministratore del condominio al quale spetta il compito di far osservare il
relativo regolamento, laddove preveda il divieto di
detenzione di animali, ed il quale è tenuto, in ogni
caso, a tutelare la libera fruizione degli spazi comuni –assicurandone, altresì, pulizia e decoro - in cui
vengano eventualmente lasciati liberi gli animali domestici.