100% Fitness Mag - Anno III Ottobre 2009 | Page 72

lifestyle di Daniela Alviani consigli legislativi Avvocato Cell. 338.2581049 TUTELARE IGIENE E QUIETE NEL CONDOMINIO QUANDO VI SONO ANIMALI DOMESTICI P ossedere degli animali domestici all’interno di un fabbricato condominiale è, spesso, fonte di profondi dissapori tra proprietari di animali e quanti invece ritengono, a torto o a ragione, che questi “amici a quattro zampe” siano autori del turbamento della quiete e della mancata igiene negli spazi condominiali. Al fine di prevenire, o quanto meno ridurre, il numero e la portata delle liti, molti regolamenti condominiali vietano ai condomini la detenzione di animali – soprattutto cani e gatti – nei singoli appartamenti. Ciò nonostante dette norme, laddove vi sono, spesso vengono disattese ed in altri casi, ove mancano previsioni regolamentari in tal senso, i contrasti tra condomini sono ancora più frequenti. La legge consente di chiedere l’allontanamento dell’animale ma in tal caso, al fine dell’ottenimento di una pronuncia favorevole da parte dell’Autorità Giudiziaria, sarà onere di chi agisce in giudizio dare prova del turbamento della quiete, delle cattive condizioni igieniche in cui versa il fabbricato condominiale a causa della cattiva pulizia dell’animale conseguente alle scarse cure prestategli dal padrone, a comportamenti propri del padrone medesimo (quali 72 | 100% Fitness Magazine mancata rimozione dei bisogni espletati dall’animale nelle zone condominiali, ecc.), del pregiudizio che l’animale medesimo possa arrecare a tutti o a molti condomini, ad esempio per aggressività. Inoltre, il condomino o i condomini intenzionati ad agire in giudizio, dovranno dimostrare che l’animale domestico in questione produca insofferenza e rumori (quali latrati, ovvero abbaiando ad ogni ora del giorno o della notte) non sopportabili da persone che abbiano una normale tolleranza a questi fenomeni. La richiesta al giudice, presentata per scongiurare danni all’equilibrio psico - fisico dei condomini, è difatti l’espressione di un diritto che si può avanzare anche in via d’urgenza, mediante un apposito procedimento che assicura maggiore celerità rispetto ad un giudizio ordinario. È comunque sempre preferibile rivolgersi, in primo luogo, all’amministratore del condominio al quale spetta il compito di far osservare il relativo regolamento, laddove preveda il divieto di detenzione di animali, ed il quale è tenuto, in ogni caso, a tutelare la libera fruizione degli spazi comuni –assicurandone, altresì, pulizia e decoro - in cui vengano eventualmente lasciati liberi gli animali domestici.