100% Fitness Mag - Anno III Marzo 2009 | Page 76

SOCIETÀ di Daniela Alviani Avvocato Cell. 338.2581049 Condominio A chi competono le spese per la manutenzione straordinaria nel caso di compravendita di immobile? A llorquando viene compravenduto un appartamento od altra porzione immobiliare ubicata in un condominio sorge il problema della ripartizione delle spese condominiali - tra cui, in primis, le spese per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato - fra colui che ha venduto e l’acquirente. È fondamentale, quindi, individuare il soggetto effettivamente tenuto a sostenere il relativo impegno economico. Per far ciò è necessario determinare il momento in cui sorge l’obbligazione pecuniaria. Il problema può così esporsi: l’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni condominiali del fabbricato deriva dalla delibera di approvazione della spese e relativo piano di riparto, ovvero dalla concreta attuazione dell’attività di manutenzione? La Suprema Corte di Cassazione, nel corso degli anni, ha fornito al quesito risposte contrastanti. In un primo tempo è stato individuato il momento di insorgenza dell’obbligo di contribuire alle spese condominiali - al fine di individuare il soggetto tenuto all’adempimento - nell’adozione della delibera assembleare di approvazione della spesa; pertanto, secondo tale orientamento, nel caso di vendita di un appartamento in condominio, obbligato al pagamento dei contributi era il proprietario dell’unità immobiliare al tempo in cui la relativa spesa era stata deliberata. Un più recente orientamento, nel quale si colloca da ultimo la sentenza n. 23345 del 09/09/2008, ritiene 76 100% Fitness Magazine invece che, ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, si debba tener conto del momento della concreta attuazione dell’attività comportante la spesa di modo che, obbligato al pagamento dei contributi condominiali è il soggetto proprietario al tempo dell’esecuzione dei su citati lavori di manutenzione. E ciò perché, all’atto dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, si determina un incremento del valore dell’immobile compravenduto, tale da giustificare l’imputazione del relativo costo al soggetto beneficiario di detto incremento e, quindi, a colui che ne è proprietario al momento della concreta esecuzione delle opere. In ogni caso, il Codice Civile - per le spese condominiali ritenute necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio, così come per la prestazione di servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza - prevede la solidarietà tra venditore ed acquirente, nel senso che quest’ultimo sarà obbligato in solido con il precedente condomino, al pagamento dei contributi concernenti l’anno in corso e quello precedente. È utile ricordare, infine, che l’acquirente di un’unità immobiliare diventa titolare di diritti ed obblighi nei confronti del condominio dal momento in cui il trasferimento di proprietà è reso noto all’amministratore. A partire da detto momento il venditore perde lo status di condomino, che viene invece acquisito dal nuovo proprietario.