SOCIETÀ
di Daniela Alviani
Avvocato
Cell. 338.2581049
La responsabilità per il furto del
veicolo in sosta all’interno
di parcheggio automatizzato.
L’
articolo di questo mese trae spunto da
una recente sentenza della Corte di
Cassazione – n. 1957 del 27/01/2009
– avente ad oggetto la responsabilità e,
conseguentemente, la problematica del risarcimento
del danno in favore dell’automobilista il quale, dopo
aver lasciato in sosta il proprio veicolo in un parcheggio pubblico automatizzato, scopre, al momento del
ritiro, che detto veicolo è stato oggetto di un furto.
Non vi è dubbio che nel caso di specie si tratti di un
cd. contratto atipico di parcheggio, assimilabile ad un
deposito oneroso, la cui funzione essenziale è la conservazione e la restituzione della cosa nello stato in cui
essa è stata consegnata.
Due sono gli elementi tipici caratterizzanti il suddetto
contratto atipico: la consegna del veicolo al gestore del
parcheggio e l’obbligo di custodia del veicolo da parte
di quest’ultimo.
Per quanto attiene al primo elemento, la Suprema
Corte ha specificato che la consegna del veicolo al gestore avviene in seguito alla sua immissione nell’area
recintata adibita a parcheggio, previo rilascio di una
scheda magnetica da apposito dispositivo, e dal quale
parcheggio il medesimo automobilista può uscire solo
dopo aver pagato, mediante introduzione in altra apparecchiatura della predetta scheda e del corrispettivo
dovuto, e conseguente immissione della stessa scheda
in un macchinario per la conferma dell’eseguito paga-
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mento.
Per quanto attiene al secondo degli elementi tipici sopra riportati – ossia l’obbligo di custodia da parte del
depositario – la Corte di Cassazione ha specificato che
non è affatto necessario l’affidamento del veicolo ad
una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi
attraverso la sua immissione nell’area a ciò predisposta, ben potendo l’obbligo di custodia prescindere dalla
presenza di personale addetto specificamente a ricevere
detta consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza,
essendo sufficiente a tal fine l’adozione di diverse ed
equipollenti modalità, quali per l’appunto l’adozione
di sistemi completamente automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio
mediante schede magnetizzate.
Da tutto ciò emerge, pertanto, la piena responsabilità
del gestore del parcheggio per il furto dell’auto perpetrato in danno dell’automobilista, con consequenziale
ricaduta sul medesimo gestore dell’onere del risarcimento del danno.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che anche la
presenza di un avviso affisso all’ingresso dell’area di
parcheggio, contenente un’espressa limitazione di responsabilità del gestore dell’area suddetta per il furto
dei veicoli ivi in sosta, non produce alcun effetto – così
non incidendo sulla sua responsabilità – trattandosi di
particolare clausola per la cui efficacia è richiesta l’approvazione per iscritto.