100% Fitness Mag - Anno III Maggio 2009 | Page 74

SOCIETÀ di Daniela Alviani Avvocato Cell. 338.2581049 La responsabilità per il furto del veicolo in sosta all’interno di parcheggio automatizzato. L’ articolo di questo mese trae spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione – n. 1957 del 27/01/2009 – avente ad oggetto la responsabilità e, conseguentemente, la problematica del risarcimento del danno in favore dell’automobilista il quale, dopo aver lasciato in sosta il proprio veicolo in un parcheggio pubblico automatizzato, scopre, al momento del ritiro, che detto veicolo è stato oggetto di un furto. Non vi è dubbio che nel caso di specie si tratti di un cd. contratto atipico di parcheggio, assimilabile ad un deposito oneroso, la cui funzione essenziale è la conservazione e la restituzione della cosa nello stato in cui essa è stata consegnata. Due sono gli elementi tipici caratterizzanti il suddetto contratto atipico: la consegna del veicolo al gestore del parcheggio e l’obbligo di custodia del veicolo da parte di quest’ultimo. Per quanto attiene al primo elemento, la Suprema Corte ha specificato che la consegna del veicolo al gestore avviene in seguito alla sua immissione nell’area recintata adibita a parcheggio, previo rilascio di una scheda magnetica da apposito dispositivo, e dal quale parcheggio il medesimo automobilista può uscire solo dopo aver pagato, mediante introduzione in altra apparecchiatura della predetta scheda e del corrispettivo dovuto, e conseguente immissione della stessa scheda in un macchinario per la conferma dell’eseguito paga- 74 100% Fitness Magazine mento. Per quanto attiene al secondo degli elementi tipici sopra riportati – ossia l’obbligo di custodia da parte del depositario – la Corte di Cassazione ha specificato che non è affatto necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso la sua immissione nell’area a ciò predisposta, ben potendo l’obbligo di custodia prescindere dalla presenza di personale addetto specificamente a ricevere detta consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, essendo sufficiente a tal fine l’adozione di diverse ed equipollenti modalità, quali per l’appunto l’adozione di sistemi completamente automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Da tutto ciò emerge, pertanto, la piena responsabilità del gestore del parcheggio per il furto dell’auto perpetrato in danno dell’automobilista, con consequenziale ricaduta sul medesimo gestore dell’onere del risarcimento del danno. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che anche la presenza di un avviso affisso all’ingresso dell’area di parcheggio, contenente un’espressa limitazione di responsabilità del gestore dell’area suddetta per il furto dei veicoli ivi in sosta, non produce alcun effetto – così non incidendo sulla sua responsabilità – trattandosi di particolare clausola per la cui efficacia è richiesta l’approvazione per iscritto.