100% Fitness Mag - Anno III Giugno 2009 | Page 70

SOCIETÀ di Daniela Alviani Avvocato Cell. 338.2581049 La responsabilità del locatore per le violazioni del regolamento condominiale N ell’articolo di questo mese aff rontiamo la problematica sul se sussista o meno la responsabilità del locatore di un immobile, facente parte di uno stabile condominiale, nel caso in cui il conduttore si renda autore di una violazione del regolamento condominiale. Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, la risposta sarebbe affermativa. Ciò discenderebbe dalla operatività nei confronti di tutti – e quindi anche nei confronti del conduttore delle norme regolamentari condominiali che disciplinano l’uso e il godimento sia delle parti comuni, sia delle parti in proprietà esclusiva dei singoli condomini. A tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il condomino, siccome principale destinatario delle norme regolamentari, si pone nei confronti della collettività condominiale non solo come responsabile delle violazioni di quelle norme da lui personalmente commesse, ma anche come responsabile delle violazioni delle stesse norme poste in essere 70 100% Fitness Magazine del conduttore del suo bene, se ed in quanto agevolate da sua culpa in eligendo e da sua culpa in vigilando o, comunque, dall’omissione di tutto quanto sia esigibile da lui locatore. In ragione di ciò, qualora il proprietario di un immobile ubicato in un condominio e locato ad un terzo, il quale ultimo con il proprio comportamento abbia posto in essere una violazione regolamentare condominiale, venga convenuto in un giudizio per le violazione commesse dal proprio inquilino, dovrà allegare e dimostrare – pena la possibile declaratoria della di lui civile responsabilità – di essersi attivato al riguardo, adottando un comportamento non inerte e comunque impeditivo, per quanto ragionevolmente possibile, della infrazione commessa. Sul piano processuale, quindi, in simili fattispecie di violazioni, bene sarà incardinata dal condominio una lite nei confronti del condomino – locatore, pur rimanendo sempre in capo al condominio medesimo la facoltà di convenire in giudizio direttamente l’inquilino autore della violazione regolamentare.