SOCIETÀ
di Daniela Alviani
Avvocato
Cell. 338.2581049
La responsabilità del locatore
per le violazioni del regolamento
condominiale
N
ell’articolo di questo mese aff rontiamo
la problematica sul se sussista o meno la
responsabilità del locatore di un immobile, facente parte di uno stabile condominiale, nel caso in cui il conduttore si renda autore di
una violazione del regolamento condominiale.
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, la risposta sarebbe affermativa.
Ciò discenderebbe dalla operatività nei confronti di
tutti – e quindi anche nei confronti del conduttore delle norme regolamentari condominiali che disciplinano l’uso e il godimento sia delle parti comuni, sia
delle parti in proprietà esclusiva dei singoli condomini.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte
affermato che il condomino, siccome principale destinatario delle norme regolamentari, si pone nei confronti della collettività condominiale non solo come
responsabile delle violazioni di quelle norme da lui
personalmente commesse, ma anche come responsabile delle violazioni delle stesse norme poste in essere
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del conduttore del suo bene, se ed in quanto agevolate
da sua culpa in eligendo e da sua culpa in vigilando o,
comunque, dall’omissione di tutto quanto sia esigibile
da lui locatore.
In ragione di ciò, qualora il proprietario di un immobile ubicato in un condominio e locato ad un terzo,
il quale ultimo con il proprio comportamento abbia
posto in essere una violazione regolamentare condominiale, venga convenuto in un giudizio per le violazione commesse dal proprio inquilino, dovrà allegare
e dimostrare – pena la possibile declaratoria della di
lui civile responsabilità – di essersi attivato al riguardo,
adottando un comportamento non inerte e comunque
impeditivo, per quanto ragionevolmente possibile, della infrazione commessa.
Sul piano processuale, quindi, in simili fattispecie di
violazioni, bene sarà incardinata dal condominio una
lite nei confronti del condomino – locatore, pur rimanendo sempre in capo al condominio medesimo la facoltà di convenire in giudizio direttamente l’inquilino
autore della violazione regolamentare.