100% Fitness Mag - Anno III Febbraio 2009 | Page 48

SOCIETÀ di Daniela Alviani Avvocato Cell. 338.2581049 Famiglia Il riconoscimento del figlio naturale E’ “figlio naturale” colui nato da due persone non unite in matrimonio tra di loro. Nella maggioranza dei casi i figli naturali – fa eccezione l’ipotesi di figli incestuosi - possono essere riconosciuti dai genitori sia nell’atto di nascita ovvero con apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, resa dinanzi ad un ufficiale dello stato civile, ovvero in un atto pubblico così come nel testamento. Il figlio naturale può essere riconosciuto, sia dal padre che dalla madre, anche nel caso in cui costoro, all’epoca del concepimento, erano uniti in matrimonio con altra persona. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente. In quest’ultima ipotesi bisogna distinguere: il riconoscimento del minore che non abbia compiuto i 16 anni di età non può avvenire senza il consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento; viceversa, non può procedersi al riconoscimento di un minore ultra sedicenne senza espresso consenso di quest’ultimo. Nel caso di dissenso al riconoscimento successivo, manifestato dal genitore che abbia riconosciuto il figlio per primo, colui che intende riconoscere il minore dovrà necessariamente adire l’Autorità Giudiziaria competente – in questo caso il Tribunale per i minorenni