100% Fitness Mag - Anno III Febbraio 2009 | Page 48
SOCIETÀ
di Daniela Alviani
Avvocato
Cell. 338.2581049
Famiglia
Il riconoscimento
del figlio naturale
E’
“figlio naturale” colui nato da due
persone non unite in matrimonio tra
di loro.
Nella maggioranza dei casi i figli naturali – fa eccezione l’ipotesi di figli incestuosi - possono essere riconosciuti dai genitori sia nell’atto di nascita ovvero con apposita dichiarazione, posteriore alla
nascita o al concepimento, resa dinanzi ad un ufficiale
dello stato civile, ovvero in un atto pubblico così come
nel testamento.
Il figlio naturale può essere riconosciuto, sia dal padre
che dalla madre, anche nel caso in cui costoro, all’epoca
del concepimento, erano uniti in matrimonio con altra
persona. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente. In quest’ultima
ipotesi bisogna distinguere: il riconoscimento del minore che non abbia compiuto i 16 anni di età non può
avvenire senza il consenso del genitore che abbia già
effettuato il riconoscimento; viceversa, non può procedersi al riconoscimento di un minore ultra sedicenne
senza espresso consenso di quest’ultimo.
Nel caso di dissenso al riconoscimento successivo, manifestato dal genitore che abbia riconosciuto il figlio
per primo, colui che intende riconoscere il minore dovrà necessariamente adire l’Autorità Giudiziaria competente – in questo caso il Tribunale per i minorenni