100% Fitness Mag - Anno III Agosto/Settembre 2009 | Page 70

SOCIETÀ di Daniela Alviani Avvocato Cell. 338.2581049 Circolazione stradale: la multa effettuata a mezzo apparecchiature elettroniche è nulla, se l’automobilista non è stato previamente avvertito. Q uesto mese torniamo a parlare di circolazione stradale e di violazioni alle norme del codice della strada, prendendo in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione: la n. 7419 del 26 marzo 2009. Il caso, classico, è il seguente: un automobilista viene multato per eccesso di velocità e la commissione di detta infrazione viene rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox. Si propone, quindi, ricorso al competente Ufficio del Giudice di Pace adducendo, tra l’altro, la mancanza di idonea segnalazione al riguardo. La vicenda arriva poi all’esame della Suprema Corte di Cassazione la quale, partendo dalla lettera dell’art. 4 del Decreto Legge 121/2002, convertito con Legge n. 168/2007 - il quale recita: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali … gli organi di polizia stradale … secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispo- 70 100% Fitness Magazine sitivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli art. 142 (ossia l’eccesso di velocità) e 148 (ossia il sorpasso) …” - ha statuito che l’obbligo di informazione ivi previsto non dispiega i propri effetti unicamente nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione, ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo della velocità, in modo da orientarne la condotta di guida, preavvertendoli del possibile accertamento di violazioni alla norme del Codice della Strada a mezzo l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Pertanto, conclude la Suprema Corte di Cassazione, si tratta di una norma di garanzia per l’automobilista, dalla cui violazione discende la nullità della sanzione amministrativa comminata all’utente della strada.