100% Fitness Mag - Anno III Agosto/Settembre 2009 | Page 70
SOCIETÀ
di Daniela Alviani
Avvocato
Cell. 338.2581049
Circolazione stradale:
la multa effettuata a mezzo apparecchiature elettroniche è nulla,
se l’automobilista non è stato previamente avvertito.
Q
uesto mese torniamo a parlare di circolazione stradale e di violazioni alle norme del codice della strada, prendendo in
esame una recente sentenza della Corte
di Cassazione: la n. 7419 del 26 marzo 2009.
Il caso, classico, è il seguente: un automobilista viene
multato per eccesso di velocità e la commissione di
detta infrazione viene rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox. Si propone, quindi, ricorso al competente
Ufficio del Giudice di Pace adducendo, tra l’altro, la
mancanza di idonea segnalazione al riguardo.
La vicenda arriva poi all’esame della Suprema Corte
di Cassazione la quale, partendo dalla lettera dell’art.
4 del Decreto Legge 121/2002, convertito con Legge
n. 168/2007 - il quale recita: “Sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali … gli organi di polizia
stradale … secondo le direttive fornite dal Ministero
dell’Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispo-
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sitivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui
viene data informazione agli automobilisti, finalizzati
al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme
di comportamento di cui agli art. 142 (ossia l’eccesso
di velocità) e 148 (ossia il sorpasso) …” - ha statuito
che l’obbligo di informazione ivi previsto non dispiega
i propri effetti unicamente nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione, ma
è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza
della presenza dei dispositivi di controllo della velocità,
in modo da orientarne la condotta di guida, preavvertendoli del possibile accertamento di violazioni alla
norme del Codice della Strada a mezzo l’utilizzo di
apparecchiature elettroniche.
Pertanto, conclude la Suprema Corte di Cassazione,
si tratta di una norma di garanzia per l’automobilista,
dalla cui violazione discende la nullità della sanzione amministrativa comminata all’utente della strada.