100% Fitness Mag - Anno II Maggio 2008 | Page 76

SOCIETA’ di Daniela Alviani Avvocato Cell. 338.2581049 LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA La successione legittima S i parla di “successione” allorquando un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici, ossia rapporti regolati dal diritto. La successione può essere “tra vivi”, ovvero a “causa di morte”. La successione si qualifica “mortis causa” quando trova il proprio presupposto nella morte di un soggetto al quale facevano capo i rapporti che vengono trasmessi. “Successione legittima” vuol dire successione per volontà della legge, ed essa si apre allorquando il defunto non abbia provveduto a redigere testamento, ovvero questo, per svariati motivi, sia nullo o sia stato annullato. Nella successione legittima l’eredità si devolve innanzitutto ai parenti, fino al sesto grado, e quindi allo Stato. I parenti, a tal fine, sono classificati in tre ordini successivi: discendenti; ascendenti, fratelli e sorelle; altri parenti collaterali fino al sesto grado. Analizziamo brevemente le diverse ipotesi verificabili nella pratica. La successione dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi (nati nel matrimonio) e naturali (nati fuori dal matrimonio), in parti uguali. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (per successivo matrimonio dei genitori) e gli adottivi. L’esistenza di discendenti esclude dalla successione tutti gli altri parenti, fatta eccezione per il coniuge superstite che concorre con i figli. La successione dei genitori e dei fratelli e sorelle. A colui che muore senza lasciare figli, né fratelli o sorelle o loro discendenti (nipoti), succede il padre e la madre in parti uguali ovvero l’unico genitore 76 100% Fitness Magazine che sopravvive. In questo caso l’ascendente più prossimo (genitore) esclude l’ascendente più remoto (nonno). Se il de cuius, oltre agli ascendenti, lascia anche fratelli e/o sorelle questi ultimi concorreranno alla successione unitamente ai primi. Il coniuge superstite, dal canto suo, concorre con entrambe le sopra citate categorie di successibili. Se il defunto non lascia figli, genitori o altri ascendenti né coniuge superstite, gli succederanno i fratelli e le sorelle in parti uguali. La successione del coniuge superstite. Al coniuge superstite si devolve l’intera eredità qualora il dante causa muoia senza lasciare discendenti, ascendenti, fratelli e/o sorelle. Se concorre con altri successibili, al coniuge superstite – oltre ad una determinata quota di eredità - spetterà altresì il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano. Il divorzio fa perdere ai coniugi il reciproco diritto successorio, se la morte avviene dopo l’annotazione della relativa sentenza nei registri dello stato civile. Il medesimo effetto produce la separazione con addebito dichiarata con sentenza passata in giudicato. Viceversa, la separazione personale dei coniugi non addebitata al coniuge superstite non comporterà alcun pregiudizio dei diritti successori. La successione dello Stato. Nel caso di assenza di un successibile appartenente alle categorie sopra indicate, da ricercarsi sino al sesto grado di parentela, l’eredità si devolverà in favore dello Stato italiano. Diversamente andranno le cose se il defunto abbia provveduto a lasciare un testamento valido, ma di questo parleremo nel prossimo numero.