SOCIETA’
di Daniela Alviani
Avvocato
Cell. 338.2581049
LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
La successione legittima
S
i parla di “successione” allorquando un
soggetto
subentra
ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti
giuridici, ossia rapporti regolati dal diritto. La successione
può essere “tra vivi”, ovvero a
“causa di morte”.
La successione si qualifica
“mortis causa” quando trova
il proprio presupposto nella
morte di un soggetto al quale
facevano capo i rapporti che
vengono trasmessi.
“Successione legittima” vuol
dire successione per volontà
della legge, ed essa si apre
allorquando il defunto non
abbia provveduto a redigere
testamento, ovvero questo,
per svariati motivi, sia nullo o
sia stato annullato.
Nella successione legittima
l’eredità si devolve innanzitutto ai parenti, fino al sesto grado, e quindi allo Stato.
I parenti, a tal fine, sono classificati in tre ordini successivi: discendenti; ascendenti, fratelli e sorelle; altri
parenti collaterali fino al sesto grado.
Analizziamo brevemente le diverse ipotesi verificabili
nella pratica.
La successione dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali.
Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi (nati
nel matrimonio) e naturali (nati fuori dal matrimonio),
in parti uguali. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (per successivo matrimonio dei genitori) e gli
adottivi.
L’esistenza di discendenti esclude dalla successione
tutti gli altri parenti, fatta eccezione per il coniuge superstite che concorre con i figli.
La successione dei genitori e dei fratelli
e sorelle. A colui che muore senza lasciare figli, né
fratelli o sorelle o loro discendenti (nipoti), succede il
padre e la madre in parti uguali ovvero l’unico genitore
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che sopravvive. In questo caso
l’ascendente più prossimo
(genitore) esclude l’ascendente più remoto (nonno).
Se il de cuius, oltre agli ascendenti, lascia anche fratelli e/o
sorelle questi ultimi concorreranno alla successione unitamente ai primi.
Il coniuge superstite, dal canto suo, concorre con entrambe le sopra citate categorie di
successibili.
Se il defunto non lascia figli,
genitori o altri ascendenti né
coniuge superstite, gli succederanno i fratelli e le sorelle
in parti uguali.
La successione del coniuge superstite.
Al coniuge superstite si devolve l’intera eredità qualora
il dante causa muoia senza lasciare discendenti, ascendenti, fratelli e/o sorelle. Se concorre con altri successibili, al coniuge superstite – oltre
ad una determinata quota di eredità - spetterà altresì
il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano.
Il divorzio fa perdere ai coniugi il reciproco diritto successorio, se la morte avviene dopo l’annotazione della
relativa sentenza nei registri dello stato civile. Il medesimo effetto produce la separazione con addebito dichiarata con sentenza passata in giudicato. Viceversa,
la separazione personale dei coniugi non addebitata al
coniuge superstite non comporterà alcun pregiudizio
dei diritti successori.
La successione dello Stato.
Nel caso di assenza di un successibile appartenente
alle categorie sopra indicate, da ricercarsi sino al sesto
grado di parentela, l’eredità si devolverà in favore dello
Stato italiano.
Diversamente andranno le cose se il defunto abbia
provveduto a lasciare un testamento valido, ma di questo parleremo nel prossimo numero.