S
alute & Benessere
MUSICOTERAPIA
di Rosario Lotito
Musicoterapeuta - Socio F.I.M.
MUSICOTERAPIA
FALSI E VERI PROFESSIONISTI..
C
apita sempre più
spesso di sentire parlare di musicoterapia
o di leggere articoli
scritti da esperti musicoterapeuti la
cosa, per un musicoterapeuta, non
può far altro che piacere, ma a volte ciò desta stupore. Questo nasce
dalla facilità con cui molti si dicono
musicoterapeuti solo perché hanno
frequentato un seminario di poche
ore, o addirittura sono solo dei musicisti.
Per fare definitivamente luce sulla
professionalità del musicoterapeuta,
riporto in parte la proposta di legge
del consiglio regionale della Campania che traccia le linee guida per
la professione del musicoterapeuta:
Legge regionale 17 ottobre 2005,
n. 18
Norme sulla musicoterapia e sul
riconoscimento della figura professionale di musicoterapista
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. La musicoterapia è attività psicopedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla
presente legge; essa si pone come
scopo lo sviluppo e la riabilitazione
di potenziali funzioni dell’individuo
per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e di una
migliore qualità della vita.
2. La regione Campania promuove
l’applicazione della musicoterapia,
quale elemento di sostegno per un
pieno e sano sviluppo delle capacità
del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle
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persone diversamente abili o, comunque, disagiate dal punto di vista
delle relazioni.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini della presente legge si intende per:
a) musicoterapia: l’uso della musica
e dei suoi elementi - suono, ritmo,
melodia ed armonia - da parte di
un soggetto qualificato in rapporto
individuale o di gruppo, all’interno
di un processo definito per facilitare
e promuovere la comunicazione, le
relazioni, l’apprendimento, la mobilizzazione, l’espressione, l’organizzazione ed gli altri obiettivi terapeutici
(degni di rilievo) nella prospettiva
di assolvere ai bisogni fisici, emotivi,
mentali, sociali e cognitivi;
b) musicoterapista: un soggetto,
in possesso di diploma superiore di
secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto
un corso triennale di impostazione
multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un tirocinio di un anno presso strutture
pubbliche o convenzionate o del
privato sociale, della formazione
primaria e della riabilitazione, con
supervisione clinica e di musicoterapia.
ARTICOLO 3
Area di operativita’
1. Il musicoterapista esercita la
propria attività nell’ambito degli
operatori socio-sanitari nell’area
della riabilitazione socio-sanitaria e
psico-pedagogica.
2. Il musicoterapista espleta
a) funzione preventiva: disturbi di
iperattività in età da scuola primaria, comportamenti ai limiti
con la patologia del periodo ado-
lescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti, sedazione della madre in
gravidanza, miglioramento della
relazionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati;
b) funzione riabilitativa: ritardo
mentale lieve e medio-grave, deficit sensoriali ipovedenti e non
vedenti, ipoacusici con protesi
ed impianti cocleari, disturbi relazionali dell’infanzia, patologie
neuromotorie dell’infanzia, patologie neurologiche dell’adulto parkinson, alzheimer, coma lieve
e post-coma, patologie psichiatriche dell’adulto-, comunicazione
sonora in gruppo nei dipartimenti di salute mentale, in centri e
comunità terapeutich