100% Fitness Mag - Anno II Dicembre 2008 | 页面 40

S alute & Benessere MUSICOTERAPIA di Rosario Lotito Musicoterapeuta - Socio F.I.M. MUSICOTERAPIA FALSI E VERI PROFESSIONISTI.. C apita sempre più spesso di sentire parlare di musicoterapia o di leggere articoli scritti da esperti musicoterapeuti la cosa, per un musicoterapeuta, non può far altro che piacere, ma a volte ciò desta stupore. Questo nasce dalla facilità con cui molti si dicono musicoterapeuti solo perché hanno frequentato un seminario di poche ore, o addirittura sono solo dei musicisti. Per fare definitivamente luce sulla professionalità del musicoterapeuta, riporto in parte la proposta di legge del consiglio regionale della Campania che traccia le linee guida per la professione del musicoterapeuta: Legge regionale 17 ottobre 2005, n. 18 Norme sulla musicoterapia e sul riconoscimento della figura professionale di musicoterapista IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 1. La musicoterapia è attività psicopedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge; essa si pone come scopo lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell’individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e di una migliore qualità della vita. 2. La regione Campania promuove l’applicazione della musicoterapia, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle 40 100% Fitness Magazine persone diversamente abili o, comunque, disagiate dal punto di vista delle relazioni. ARTICOLO 2 Definizioni Ai fini della presente legge si intende per: a) musicoterapia: l’uso della musica e dei suoi elementi - suono, ritmo, melodia ed armonia - da parte di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all’interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la mobilizzazione, l’espressione, l’organizzazione ed gli altri obiettivi terapeutici (degni di rilievo) nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi; b) musicoterapista: un soggetto, in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia. ARTICOLO 3 Area di operativita’ 1. Il musicoterapista esercita la propria attività nell’ambito degli operatori socio-sanitari nell’area della riabilitazione socio-sanitaria e psico-pedagogica. 2. Il musicoterapista espleta a) funzione preventiva: disturbi di iperattività in età da scuola primaria, comportamenti ai limiti con la patologia del periodo ado- lescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti, sedazione della madre in gravidanza, miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati; b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-grave, deficit sensoriali ipovedenti e non vedenti, ipoacusici con protesi ed impianti cocleari, disturbi relazionali dell’infanzia, patologie neuromotorie dell’infanzia, patologie neurologiche dell’adulto parkinson, alzheimer, coma lieve e post-coma, patologie psichiatriche dell’adulto-, comunicazione sonora in gruppo nei dipartimenti di salute mentale, in centri e comunità terapeutich