100% Fitness Mag - Anno II Agosto 2008 | Page 72

SOCIETÀ di Daniela Alviani Avvocato Cell. 338.2581049 CONDOMINIO E’ possibile aprire varchi nel muro condominiale? A ff rontiamo questo mese la problematica del condomino che intenda aprire un varco nel muro perimetrale dell’edificio condominiale, per modo da mettere in collegamento aree condominiali con uno o più locali di sua proprietà esclusiva. Per rispondere compiutamente al quesito, occorre fare una premessa. Secondo quanto previsto dall’art. 1102 c.c., ed in virtù di costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ciascun condomino può utilizzare la cosa comune anche con modalità diverse rispetto alla sua normale ed usuale destinazione, a condizione però che suddetta destinazione non venga alterata e, nel contempo, non sia impedito agli altri partecipanti al condominio di utilizzare la cosa conformemente al proprio diritto. Un esempio pratico di tale principio è costituito dal non infrequente caso di un’area condominiale adibita a luogo di sosta per gli autoveicoli di proprietà dei condomini. Di recente, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto affermando che, nei casi di uso promiscuo da parte dei condomini di un garage condominiale, l’assegnazione del posto auto non può avvenire a tempo indeterminato, e ciò proprio al fine di consentire a tutti i condomini il paritario utilizzo del bene comune. Ma torniamo al quesito iniziale. In virtù di costante orientamento della Suprema Corte, ribadito anche di recente con sentenza del dicembre 2007, il condomino, 72 100% Fitness Magazine pur potendo utilizzare la cosa comune con modalità particolari ed intensità diverse rispetto agli altri condomini, non può praticare delle aperture nel muro condominiale al fine di mettere in collegamento locali facenti parte del condominio - siano essi di proprietà comune ovvero di proprietà esclusiva del condomino medesimo (ad es. l’appartamento) - con altri immobili confinanti, sia pure di proprietà esclusiva del medesimo condomino praticante l’apertura, ma comunque estranei al condominio. La ragioni di tali decisione risiedono nel mutamento della destinazione d’uso che il bene condominiale – nella specie il muro perimetrale – verrebbe a subire senza il necessario consenso degli altri condomini, oltre che nella violazione dei concorrenti diritti degli stessi condomini e nella correlativa diminuzione della consistenza dei diritti sulla comunione. Inoltre, in seguito all’apertura nel muro perimetrale condominiale di un varco di accesso ad un immobile confinante verrebbe a costituirsi, in favore di quest’ultimo, una vera e propria servitù di passaggio, per la cui valida costituzione è, viceversa, richiesta l’unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio. Alla luce dei principi sopra esposti – secondo quanto precisato ancora dalla Corte di Cassazione – l’accesso, attraverso un muro perimetrale condominiale, ad altra limitrofa unità immobiliare non violerebbe l’art. 1102 c.c. solo nel caso in cui quest’ultima unità immobiliare facesse pur sempre parte del complesso condominiale. A rivederci al prossimo numero.